Un vademecum per applicare l’agevolazione in modo corretto e per non incorrere in accertamenti o irregolarità fiscali.
A cura di Tonino Quattrone
I fornitori di telefonia ci propinano infinità di listini con la dicitura Art.36. Nel contempo leggiamo con sempre maggior frequenza di svariati accertamenti ed indagini per l’utilizzo improprio di tale “Agevolazione”.
Analizzeremo I principi generali e spiegheremo come applicarlo correttamente, in questo modo speriamo di offrire una visione completa, utile per scegliere al meglio I fornitori, evitando di affidarsi a soggetti che usino impropriamente questo regime per “illudere” l’acquirente che vi sia un prezzo più basso.
Articolo 36: a chi si applica
L’articolo citato riguarda il regime speciale della compravendita dei beni usati. Il principio di tale articolo è molto semplice: non imputare due volte l’imposta sul valore aggiunto, IVA, se già assolta da un privato cittadino.
La normativa non riguarda, come erroneamente si pensa, solo vendita e gestione dei prodotti tecnologici usati, in realtà la fascia di prodotti a cui si applica è molto più ampia e include anche autovetture, francobolli, monete e oggetti da collezione, vestiario e tessile, tutti gli articoli con valore inferiore a 516,46 euro e tutti i prodotti acquistati in massa o a peso con prezzo indistinto.
Ma cosa dicono gli articoli 36 e seguenti del D.L. n. 41/1995 (convertito in Legge n. 85/1995)?
Tenteremo di spiegarlo in maniera semplice ed esaustiva possibile, con i corretti riferimenti normativi, al fine di offrire un panorama completo e fugare qualsiasi dubbio.
Principi Generali
Come detto, il principio generale degli articoli è di evitare doppie tassazioni, i beni cioè devono essere già stati assoggettati definitivamente ad imposizione in un passaggio economico precedente a quello in cui si applica il regime speciale.
Nella maggior parte dei casi tale requisito si verifica perché detti beni provengono da privati. Si considerano, tuttavia acquistati da privati anche i seguenti beni:
– quelli per i quali il cedente non ha potuto detrarre, ovvero ha potuto detrarre solo in parte, l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione (ad. esempio, il caso in cui il rivenditore acquista uno smartphone da un libero professionista il quale non ha potuto o ha potuto solo in parte operare la detrazione);
– quelli ceduti da soggetto passivo comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato;
– quelli ceduti da soggetto passivo d’imposta che ha assoggettato l’operazione al medesimo regime del margine.
Esempi Chiarificativi
Andiamo quindi a chiarire con qualche esempio quali imposte verranno assoggettate e in che misura.
Supponiamo che il negozio “Multiservice 5D” voglia acquistare da “Mario Rossi” uno smartphone al prezzo di 100 euro. Dato l’importo, lo stesso negozio potrà saldare a mezzo contanti o a mezzo bonifico.
Il negozio, già edotto, anche in caso di pagamento contanti, redarrà e farà firmare al cliente una ricevuta di quietanza di pagamento, per maggior trasparenza verso gli enti controllori.
Lo stesso negozio venderà lo smartphone a 150 euro.
L’IVA verrà calcolata solo sulla differenza di vendita, nel nostro esempio 50 euro. L’Imposta sul Valore Aggiunto da versare sarà quindi di 9,02 euro
Il tutto verrà scritto nel registro apposito. Ne parleremo nel paragrafo degli obblighi del Contribuente.
Acquisto di bene usato da soggetto di altri Paesi (UE ed Extra UE)
Poste le basi per l’acquirente italiano, cosa accade se invece si acquistino prodotti in Art.36 qualora il soggetto cedente UE, a sua volta, applichi il regime del margine nel proprio Paese? Tale operazione NON costituisce un acquisto intracomunitario.
Pertanto, la fattura di acquisto non dovrà essere integrata con l’IVA, in quanto l’imposta è già stata assolta nel Paese UE da parte del cedente mediante l’applicazione del regime del margine.
Nella fattura di acquisto verrà esplicitamente citata tale applicazione.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 77/E del 1995 chiarisce e specifica che, pur non costituendo acquisto intracomunitario, vi è comunque l’obbligo di presentazione degli Elenchi Intrastat per soli fini statistici.
Come per l’acquisto del nuovo, invece, i beni usati acquistati ed importati da paesi extra-UE scontano l’IVA in dogana nel momento in cui vengono introdotti all’interno del territorio dello Stato; conseguentemente gli stessi non possono rientrare nel regime speciale dei beni usati e la loro successiva vendita sarà soggetta all’applicazione ordinaria dell’IVA.
Per completezza, sebbene non riferito al nostro segmento di pertinenza, gli oggetti d’arte, antiquariato, da collezione, oggetti d’arte, importati da rivenditori professionisti ed abituali, possono essere assoggettati analiticamente al regime del margine.
All’importazione, verrà applicata un’aliquota ridotta del 10%.
In sede di vendita verrà applicata, sul margine, l’aliquota ordinaria del 22%.
Obblighi dell’azienda
I soggetti che esercitino la sola rivendita del commercio di beni usati, sono tenuti a tenere due registri: quello delle “Cessioni” ed il registro degli “Acquisti”, che includeranno data di cessione (o acquisto), eventuali seriali e colori.
Nel caso in cui non si tratti di un privato, ma di un’azienda, verrà emessa fattura indicante il corrispettivo al lordo dell’imposta, senza scorporo e con l’annotazione che si tratta di operazione soggetta al regime speciale ex art. 36 e successive.
Le aziende o i soggetti giuridici di qualsiasi altra forma che non si occupano solo di rivendita di prodotti usati, ma anche di altri segmenti, dovranno tenere un “Registro di Carico/Scarico” dei prodotti usati, ed il calcolo dell’IVA avverrà tramite i classici registri, ove però verrà annotato, distinto per aliquota, il margine delle operazioni effettuate in ciascun periodo di imposizione.
Per entrare nel dettaglio, utile ad eventuale segnalazione al vostro commercialista, si segnala il cosiddetto Prospetto B, che si suggerisce di compilare in appendice alla dichiarazione IVA. Questo documento verrà richiesto in caso di accertamenti da parte degli uffici competenti.
Conclusioni
Speriamo di aver offerto una panoramica completa ed aver fatto chiarezza su quali siano le specifiche offerte dal nostro ordinamento giuridico. In caso di errata applicazione di tale legge, le sanzioni comminate sono le stesse della legge sull’IVA.
Se volete segnalare un argomento per un approfondimento, scrivete alla redazione, all’indirizzo redazione@miomedia.it